La proposta di legge Zan
Roberto de Mattei, "Corrispondenza Romana" – 19 Maggio 2021
In Italia la minaccia del coronavirus fa dimenticare talvolta l'esistenza di altri flagelli, come il devastante disegno di legge in discussione in Parlamento, dal titolo Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Questa proposta legislativa è conosciuta come "legge Zan", perché prende il nome dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan che l'ha presentata, ma ha alle sue spalle venticinque anni di storia.
Il primo disegno di legge contro l'omofobia fu proposto infatti nel 1996 dal deputato di Rifondazione comunista Nichi Vendola. Nel 1999, il governo comunista di Massimo D'Alema approvò un decreto dal titolo Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità. La legge non passò perché il governo D'Alema cadde il 24 aprile 2000. Tra il 2013 e il 2014, il governo delle "larghe intese" di Enrico Letta tentò invano di far approvare un nuovo disegno di legge contro l'omofobia presentato dal deputato del Pd Ivan Scalfarotto. Lo stesso Enrico Letta, oggi segretario del Pd, chiede con insistenza che sia approvato il testo unico Zan, che il 4 novembre 2020 è stato approvato alla Camera e alla fine di aprile 2021 è stato calendarizzato al Senato. La strada non è facile, per l'opposizione del centro-destra, ma il pericolo è imminente e reale.
Quale sia l'intento di questo progetto di legge è stato rivelato da un suo tentativo di anticiparlo nelle scuole. Il 17 maggio 2021, nella "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia" (prevista dal decreto Zan all'art. 7), è stata diramata dall'ufficio scolastico della Regione Lazio, una circolare dal titolo Linee guida per la scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere.
In questo documento si afferma che «negli ultimi anni stiano assistendo a una Gender Revolution», per cui bisogna «superare il concetto di binarismo sessuale che prevede l'esistenza di solo due generi (maschile e femminile)», sostituendo ad esso quello di «spettro di genere», dal momento che «il genere ormai si presenta in un'infinità varietà di forme, dimensioni e tonalità». Gli istituti scolastici, in conseguenza, dovrebbero adottare «un linguaggio di genere inclusivo», prevedere «l'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile» allo studente che manifesti la volontà di cambiare «genere» e l'allestimento di bagni e spogliatoi «non connotati per genere» dedicati agli studenti trans.
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Tutto questo non è che l'applicazione del primo articolo del testo Zan, che si propone di tutelare giuridicamente l'identità di genere, definita come «identificazione percepita e manifestata di se in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente da non aver concluso un percorso di transizione».
L'"identità di genere" di una persona è dunque un'"auto-percezione", determinata dagli impulsi, desideri, sentimenti ed emozioni del singolo individuo. La norma non tutela solo l'omosessualità o la transessualità, bensì tutte le forme di "orientamento sessuale" dirette a separare l'identità sessuale della persona dalla sua identità biologica allo scopo di favorire la creazione di una nuova identità psicologica, fluida e indeterminata. «In questo modo, – ha giustamente osservato Mauro Ronco, professore emerito di Diritto Penale nell'Università di Padova – si intende porre sotto lo scudo della protezione penale tanto i vari orientamenti sessuali, ancora oggi valutati come disturbi della personalità, come la tendenza voyeuristica, la tendenza sessuale masochistica, la tendenza sessuale sadistica, la tendenza sessuale feticistica, quanto le ancora oggi assai controverse teorie del gender, alla cui stregua l'identità della persona non è determinata dalla biologia, bensì dalla libera scelta dell'individuo».
Lo stesso Professor Ronco, nella sua audizione alla Camera dei Deputati del 21 maggio 2020, ha bene illustrato qual è la deforme concezione su cui si fonda il concetto anti-giuridico del reato di "discriminazione" e di "odio", che il testo Zan vorrebbe punire con la reclusione o con una multa finanziaria.
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«L'eventuale estensione del reato d'odio alla manifestazione di idee per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere segnerebbe il passaggio abnorme del diritto penale verso un modello che punisce la manifestazione di idee per correggere gli individui in ordine alla loro disposizione interiore. Non v'è alcuna base empirica per distinguere tra giudizi espressi sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere per ragioni d'odio, da un lato, ovvero, da un altro lato, per ragioni religiose, metafisiche, etiche e sociali». Infatti, «chi esprime opinioni critiche sulla tendenza omosessuale per ragioni metafisiche o sugli atti omosessuali per ragioni etiche, psicologiche, mediche o sociali, non per ciò è indotto a tali critiche per ragioni d'odio. Anzi, il più delle volte, il motivo per cui esprime tali opinioni risiede in ragioni del tutto contrarie allo stato interiore dell'odio. L'assurdità ancor maggiore sta nel conferire a un giudice il compito di decidere se una determinata opinione sia stata espressa per convinzione scientifica, per convinzione religiosa, per scelta culturale, per tradizione familiare, ovvero, tutto al contrario, per odio. Ma per odio verso chi? Verso una tendenza, un orientamento, una dottrina, una opinione o verso delle persone in carne e ossa? Anche qui la distinzione tra l'oggetto del presunto stato d'animo d'odio non può essere precisato se non attraverso una critica delle intenzioni, del tutto inaccettabile nel diritto penale poiché non è il giudice che può discriminare tra le intenzioni buone e quelle cattive».
Un approfondimento di questo e di altri temi ci è offerto dal volume curato da Alfredo Mantovano Legge omofobia perché non va (Cantagalli, Siena 2021), in cui la proposta di legge Zan viene attentamente esaminata e confutata articolo per articolo, svelandone le vere intenzioni.
La nuova legislazione vuole intronizzare come modello sociale assoluto ciò che un tempo era considerato devianza, isolando invece come devianza e anormalità la difesa dei principi naturali e cristiani. Ma ogni progetto di sovvertimento dell'ordine naturale, dall'abolizione della proprietà privata alla soppressione dell'identità sessuale, ha bisogno per realizzarsi della violenza, perché la natura, come il bene e il vero, è in sé stessa diffusiva. Quando le leggi negano l'ordine naturale si afferma inesorabilmente la dittatura del relativismo più volte denunciata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI.
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Se la legge sull'omofobia andasse in porto, il diritto della libertà di espressione sarebbe negato solo ai difensori dell'ordine tradizionale. Sarebbe tuttavia un grave errore limitarsi a criticare la soppressione della libertà introdotta dal testo unico di legge Zan, senza risalire alla causa di questo totalitarismo che sta nella definizione di identità di genere presente nell'articolo 1 del testo.
Il liberalismo impregna oggi la mentalità di molti cattolici, che vedono il nemico solo nel "proibizionismo", dimenticando che il male non sta nelle istituzioni, ma nella violazione di un oggettivo ordine morale di valori. Non è in nome della "libertà", ma della natura e della ragione, che bisogna combattere il nefasto progetto di legge Zan.
C'è un'aspra battaglia di idee in corso. Senza la chiarezza dei princìpi filosofici e morali tutto è perduto. Sulla base di questi princìpi professati e vissuti, e con l'aiuto di Dio, si può vincere invece la battaglia culturale del nostro tempo.
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